Il Mibac si esprime sulle lettere alle P.A.

Il Mibac si esprime sulle lettere alle P.A.

di Giulia Ortis

C’è voluta la pressione dei collezionisti, un’interrogazione parlamentare e tanta pazienza, ma alla fine la richiesta di chiarimenti inviata a settembre 2012 al ministero per i Beni culturali dalla Federazione fra le società filateliche italiane in merito alla definizione della proprietà delle lettere inviate alla pubblica amministrazione ha avuto una risposta ufficiale. Il 19 ottobre il Mibac ha pubblicato sul suo sito l’orientamento espresso dal ministero alle soprintendenze archivistiche, aggiornando e modificando quanto già segnalato all’inizio di quest’anno (IC 1.13 pp. 10-13). «Ricordo che quando giocavo a pallacanestro, alla fine della partita si doveva fare pressing, marcare a uomo – commenta Carlo Giovanardi, fra i maggiori promotori di un intervento chiarificatore – Questa volta abbiamo dovuto fare pressing sul ministero per avere un riscontro su questa questione delicata per i collezionisti».

Entrando nel merito, i collezionisti possono essere rassicurati sul fatto che per le buste – considerate come meri involucri – indirizzate alle amministrazioni pubbliche non vale la presunzione di demanialità e quindi, a meno che provengano da archivi che avessero la prassi di conservarle, ed eccettuate le buste ricavate da pieghi di lettere, non possono essere rivendicate. La demanialità è invece accertata per i documenti datati dopo l’entrata in vigore del Codice civile, nel 1942, e per quelli precedenti ma che alla data del 1942 risultassero inseriti in una raccolta archivistica: possono essere rivendicati in ogni tempo dalle pubbliche amministrazioni (a meno che non sia provato che sono materiale di scarto). I documenti formati in epoca precedente all’entrata in vigore del codice civile e non più conservati in una raccolta archivistica alla data di entrata in vigore del codice civile non sono mai diventati beni demaniali e non possono essere rivendicati. Fin qui tutto chiaro. Ma nell’ultima parte del parere viene introdotta una casistica nuova: la demanialià intrinseca ab immemorabili. Che riguarda sia raccolte, cioè «serie documentali composte da una pluralità di documenti legati da vincolo archivistico riconducibili all’attività di una magistratura pubblica (centrale e periferica) e dei quali debba ragionevolmente escludersi l’avvenuto scarto»; sia documenti singoli, sostanzialmente quelli «rappresentativi di atti formati dal soggetto pubblico attraverso i quali il medesimo soggetto esercita un potere o compie una manifestazione di volontà o una dichiarazione di apprezzabile rilevanza e che, per la loro stessa genesi, caratteri e fini, sono destinati altresì a essere necessariamente custoditi dalla stessa o da altra pubblica amministrazione». In sintesi ma «senza pretesa di esaustività, atti legislativi e normativi in genere, atti provvedimentali assunti in qualunque forma, atti costituenti esercizio di potere giurisdizionale, contratti, negozi unilaterali…». Un colpo di coda che introduce nuovi quesiti e aumenta l’incertezza interpretativa. Seguiranno approfondimenti.

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